Art. 19 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei alla visita medica  di  controllo
sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  d),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante generale della Guardia di finanza. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a  verificare
il possesso  delle  attitudini  necessarie  per  ricoprire  il  ruolo
ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
    a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento; 
    b) test di personalita' e questionario biografico, per  acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di  vita
passata e presente; 
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test. 
    5.  Prima  dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale   dei
candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera
d),  fissa,  in  apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per  la
valutazione degli stessi. 
    6. I  candidati  risultati  idonei  alle  fasi  dell'accertamento
attitudinale, di cui  al  comma  4,  proseguono  l'iter  concorsuale,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.