Art. 20 
 
 
                Valutazione al termine del tirocinio 
 
 
    1. Nei confronti dei candidati  idonei  all'accertamento  di  cui
all'art. 19, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1,  lettera
d), compie una valutazione finale del tirocinio svolto. 
    2. A tal fine, la sottocommissione: 
    a) prima dell'inizio del tirocinio,  fissa  in  apposito  atto  i
criteri cui attenersi per la valutazione dello stesso; 
    b) tiene conto del rendimento globale durante l'intero periodo di
frequenza del tirocinio, con specifico riguardo alla capacita' e alla
resistenza fisica, al  comportamento  tenuto  ed  alla  idoneita'  ad
affrontare l'iter formativo quinquennale dell'accademia. 
    3. I candidati nei cui  confronti  e'  espresso  un  giudizio  di
idoneita', ai sensi del precedente comma, sono ammessi a sostenere le
prove orali, con le modalita' di cui all'art. 21, mentre i non idonei
sono esclusi dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.