Art. 21 Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica 1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e consistono in: a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15'); b) un esame di geografia (durata massima 15'); c) un esame di matematica (durata massima 15'), nei limiti del programma riportato in allegato 6. 2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta. 4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di diciotto in ciascuna materia. 6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, inferiore a diciotto sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e' sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di informatica, con le modalita' indicate in allegato 7. 9. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova. 10 Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' essere assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa. 11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al comma 4. 12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni: a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22; b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26; c) 0,75 per i voti superiori a 26. 13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito delle prove orali e', comunque, notificato ad ogni candidato. 14. Prima dell'effettuazione delle prove orali e delle prove facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.