Art. 22 
 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
    a)  sostenere  la  prova  preliminare,  prevista  dall'art.   10,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 14, la
prova di efficienza fisica, prevista dall'art. 16, e le prove  orali,
previste  dall'art.  21,  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso  dal  concorso.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici   di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive,  i  presidenti  delle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d),
hanno facolta' -  su  istanza  dell'interessato,  esclusivamente  per
documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in  servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del reparto  di  appartenenza,
solo per  improvvise  e  improrogabili  esigenze  di  servizio  -  di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio concorsi,
Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle n. 18 -  00122  Roma/Lido  di
Ostia, deve essere anticipata, via fax, ai numeri 06/564912365 (linea
esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia); 
    b)  sostenere  la  prova  scritta,  prevista  dall'art.  11,   e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 
    c)  la  frequenza  del  tirocinio,  previsto  dall'art.  17,   e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.  Eventuali
ritardi nella  presentazione,  dovuti  a  cause  di  forza  maggiore,
debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai  numeri
035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale  ed
insindacabile del Comandante dell'accademia, che  puo'  differire  la
presentazione  del  candidato,  purche'  il  ritardo  sia   contenuto
improrogabilmente entro  due  giorni  dall'inizio  del  tirocinio.  I
giorni di assenza maturati sono computati,  ai  sensi  dall'art.  17,
comma 6, lettera b), ai fini dell'esclusione dal concorso; 
    d) la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 24,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.  Eventuali
ritardi nella  presentazione,  dovuti  a  cause  di  forza  maggiore,
debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai  numeri
035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale  ed
insindacabile  del  Comandante  dell'accademia,   che,   sentito   il
presidente  della  sottocommissione   per   la   visita   medica   di
incorporamento,  puo'  differire  la  presentazione  del   candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno dall'inizio del corso.  I  giorni  di  assenza  maturati  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alle
lettere a), c) e d) sono  comunicate  agli  interessati  a  cura  del
Centro di reclutamento. 
    2. I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno  facolta'
di anticipare o posticipare la sottoposizione  di  singoli  candidati
alle fasi selettive di cui all'art. 17,  comma  4,  lettera  f),  nel
rispetto del calendario delle stesse. 
    3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove non si  presenta  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.