Art. 24 
 
 
      Visita medica di incorporamento e ammissione in accademia 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad  assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo,  sono  dichiarati  vincitori  del
concorso e ammessi al corso di formazione,  in  qualita'  di  allievi
ufficiali, i candidati iscritti nella graduatoria di cui all'art. 23,
nei limiti dei posti messi a concorso,  secondo  l'ordine  risultante
dalla graduatoria stessa e tenuto conto delle riserve di posti di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sempreche'  abbiano  conseguito
il giudizio di idoneita' alla visita medica di  incorporamento,  alla
quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto  di  arruolamento,
da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera
f). 
    2.   Prima   della   visita   medica   di   incorporamento,    la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti. 
    3. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva  laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di  cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria  di  secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle  categorie  di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
    6. Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per  ricoprire  posti
resisi,  comunque,  disponibili  tra  i   candidati   precedentemente
dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti. 
    7.  L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di  colmare  le  vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di  approvazione
della graduatoria,  nel  limite  di  un  decimo  dei  posti  messi  a
concorso. 
    8. All'atto della loro ammissione in accademia gli  ispettori,  i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare  al  grado
rivestito per la durata del corso. 
    9. Gli allievi  ufficiali  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
accademia devono sottoscrivere,  prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso  di
accademia. All'atto della nomina a sottotenente  hanno  l'obbligo  di
contrarre una nuova ferma  di  dieci  anni,  che  assorbe  quella  da
espletare. 
    10. Agli allievi ufficiali ammessi  a  frequentare  il  corso  di
accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso  ad  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.