Art. 24 Visita medica di incorporamento e ammissione in accademia 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorita' di Governo, sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi ufficiali, i candidati iscritti nella graduatoria di cui all'art. 23, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa e tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera f). 2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti. 3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 6. Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti. 7. L'Amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione della graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. 8. All'atto della loro ammissione in accademia gli ispettori, i sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso. 9. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di accademia devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare. 10. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.