Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
    a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di  nascita
(i militari alle  armi  devono  indicare  anche  il  grado  rivestito
nonche' il reparto cui sono in forza); 
    b) il possesso della cittadinanza italiana; 
    c) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; 
    d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni)  nelle  liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; 
    e) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non
aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure
di prevenzione; 
    f) il titolo di studio di cui e' in possesso  o  che  presume  di
conseguire nell'anno scolastico 2012/2013; 
    g) se militare alle armi, il grado e il reparto  di  appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il reparto cui sono in forza); 
    h) di non essere stato ammesso  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
    i) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
    l)  l'indirizzo  proprio,  completo  del  numero  di  codice   di
avviamento postale, e, dove possibile, di un recapito telefonico e di
un indirizzo di posta elettronica; 
    m) di non essere stato dimesso, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 
    n) il recapito presso il quale  si  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
    o) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui  all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.
Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli -  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge  -  devono
essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate  all'art.
5, comma 2; 
    p)  di  essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  ufficiale,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti  prove
facoltative: 
    a) prova di  conoscenza  di  una  lingua  straniera  scelta  tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco; 
    b) prova di informatica. 
    3. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera  a),  devono  compilare  la  domanda  di
partecipazione,  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,  gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per  tali
posti  e  indicando  la  lingua  (italiana  o  tedesca)  nella  quale
intendono sostenere le previste prove scritta e orale. 
    4. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera  b),  devono  compilare  la  domanda  di
partecipazione,  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,  gli
estremi e l'autorita' che ha  attestato  il  possesso  del  requisito
richiesto. 
    5. I candidati, inoltre, devono  dichiarare,  nella  domanda,  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 10, 11 e 13, concernenti, tra l'altro, il
calendario di svolgimento  della  prova  preliminare  e  della  prova
scritta nonche' le modalita' di notifica  dei  relativi  esiti  e  di
convocazione per le prove successive. 
    6. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra'  da  ogni  beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    7.  Ogni  variazione   di   indirizzo   deve   essere   segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita'  circa
possibili  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di
reclutamento  ogni  variazione  che  dovesse  intervenire,   concorso
durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.