Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, il  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede a richiedere i seguenti atti: 
    a) rapporto sul servizio prestato, per  i  candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per il personale di  ruolo  nelle  pubbliche  amministrazioni,  copia
integrale dello stato matricolare; 
    c) dichiarazione del casellario giudiziale. 
    2. I candidati  ammessi  alla  frequenza  del  tirocinio  di  cui
all'art. 17 devono presentare in tale sede i certificati,  rilasciati
dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti  il  possesso
dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali  stabiliti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La documentazione presentata oltre il termine  del  tirocinio  e'
archiviata. 
    3. I candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  cui
all'art.  23  devono  presentare  o  far  pervenire  al   Centro   di
reclutamento della Guardia di finanza, a  pena  di  decadenza,  entro
trenta giorni dalla  data  di  ammissione  al  corso  di  formazione,
domanda diretta al Ministero della difesa con cui il  candidato,  che
riveste lo status di ufficiale di  complemento,  ufficiale  in  ferma
prefissata e  ufficiale  delle  forze  di  completamento,  chiede  di
rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'accademia  della  Guardia
di finanza in qualita' di allievo ufficiale. 
    4. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione.