Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non  inferiore  a
colonnello: 
    a) sottocommissione per la valutazione delle prove di  esame,  la
valutazione dei titoli e la formazione  della  graduatoria  unica  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori,  membri.  I  professori   devono   essere   in   possesso
dell'abilitazione  all'insegnamento  negli  istituti   superiori   di
secondo grado nelle materie oggetto di esame; 
    b) sottocommissione per la visita medica preliminare,  costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre  ufficiali  medici,
membri; 
    c)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici  della
precedente sottocommissione o, a  parita'  di  grado,  comunque,  con
anzianita' superiore), membri; 
    d) sottocommissione per la valutazione della prova di  efficienza
fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati
al servizio incondizionato nel Corpo, in  qualita'  di  ufficiali  in
servizio  permanente  effettivo,  composta  da  sei  ufficiali  della
Guardia di finanza, periti selettori, membri, e, ai soli  fini  della
valutazione dei  candidati  al  termine  del  tirocinio,  da  quattro
ufficiali della Guardia di finanza,  istruttori  presso  l'accademia,
membri; 
    e) sottocommissione per la visita medica di  controllo,  composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale  medico,
membri; 
    f) sottocommissione  per  la  visita  medica  di  incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale
medico, membri. 
    2. La sottocommissione esaminatrice delle  prove  facoltative  di
lingua straniera e di informatica e'  quella  indicata  al  comma  1,
lettera  a),  integrata  da  ufficiali  della  Guardia  di   finanza,
rispettivamente: 
    a) qualificati conoscitori della lingua stessa; 
    b) in forza al Servizio informatica del Comando generale. 
    3. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano. 
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orale  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  la  competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale  del  Corpo  qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a). 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera d),  puo'  avvalersi,  altresi',  ai  fini  dell'accertamento
dell'idoneita'  attitudinale  e  della  valutazione  al  termine  del
tirocinio, dell'ausilio di: 
    a) psicologi; 
    b) ufficiali del Corpo cui demandare,  in  qualita'  di  «tutor»,
l'inquadramento degli aspiranti, durante il periodo del tirocinio. 
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    7.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza  all'uopo  individuato
dal  Centro  di  reclutamento  ovvero,  nel  corso   del   tirocinio,
dall'accademia.