Art. 8 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
reclutamento. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
    a) gerarchico, al Capo di Stato  maggiore  del  Comando  generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
    b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni  previste
dagli articoli 29 e seguenti dell' allegato 1 al decreto  legislativo
2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.