IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto l'articolo 5, comma 1, del regio decreto  legge  4  ottobre
1935,  n.  1961,  recante  «Modificazioni   alle   disposizioni   sul
reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia  Guardia
di finanza», convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e  l'articolo  19
della  legge  18  febbraio  1999,  n.  28,   concernente   «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; 
    Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975,  n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai  concorsi  pubblici»,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Attuazione  dell'articolo  3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  nuovo  inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia
di finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la  legge  31  marzo  2000,  n.  78,  ed,  in  particolare,
l'articolo 4, recante «Delega  al  Governo  in  materia  di  riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme  in  materia
di coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli  ufficiali  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  a   norma
dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  12  aprile  2001,  recante
«Determinazione  delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e  della
sicurezza»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione  ai  concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Vista la convenzione tra l'Universita' degli  Studi  di  Bergamo,
l'Universita' degli Studi di Milano  Bicocca  e  l'Universita'  degli
Studi di Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia  di  finanza,
datata 20 dicembre 2001; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto ministeriale  16  settembre  2003  e  successive
modificazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed  infermita'  che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da  adottare  per   l'accertamento   e   la   valutazione   ai   fini
dell'inidoneita'»; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente  l'attribuzione  di  specifiche  competenze
alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto  legge  25  giugno
2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,
n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033,  1494,  1495,  1929,
1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visti gli articoli 583 e 586 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.   90,   concernenti   l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea; 
    Ritenuto di dover riservare: 
      un posto in favore dei candidati in possesso dell'attestato  di
cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752; 
      un posto in favore  dei  candidati  appartenenti  a  una  delle
categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera a),  del  citato
decreto legislativo n. 66/2010; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  per  l'anno  accademico  2013/2014  un  pubblico
concorso per esami per l'ammissione di 7 allievi ufficiali del «ruolo
aeronavale» al primo anno del  12°  corso  aeronavale  dell'Accademia
della Guardia di finanza. 
    2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti: 
      a) specializzazione «pilota militare» n. 3 posti; 
      b) specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» n.
4 posti. 
    3. Dei suddetti posti: 
      a) uno dei tre  disponibili  per  la  specializzazione  «pilota
militare» e' riservato,  subordinatamente  al  possesso  degli  altri
requisiti  prescritti  dall'articolo  2,  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 
      b)  uno  dei  quattro  disponibili  per   la   specializzazione
«comandante   di   stazione   e   unita'   navale»   e'    riservato,
subordinatamente  al  possesso  degli  altri   requisiti   prescritti
dall'articolo 2, al coniuge, ai figli superstiti, ovvero  ai  parenti
in linea collaterale di secondo grado qualora unici  superstiti,  del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio. 
    4. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
una sola delle predette specializzazioni. 
    5. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  della
graduatoria unica di merito,  il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei  vincitori,  in  ragione  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'autorita'  di
Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente   non   valutabili   ne'
prevedibili. 
    6. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali); 
      b) una prova scritta di cultura generale; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) una prova di efficienza fisica; 
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      f) tre prove orali; 
      g) una prova facoltativa di una lingua straniera; 
      h) una prova facoltativa di informatica; 
      i) visita medica di incorporamento. 
    7. Il corso di Accademia  ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata  triennale  (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente). 
    8. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi  al  corso
di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).