Art. 14 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera b). 
    2. A tal fine, i candidati sono: 
      a)  avviati,  se  concorrenti  per  i  posti   riservati   alla
specializzazione  «pilota  militare»,  a  visita  medica  preliminare
presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, via Pietro
Gobetti, 2, di Roma dove e' accertata  l'idoneita'  degli  stessi  ai
servizi di navigazione aerea  quali  piloti,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e dell'articolo 586  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione
di cui al comma 1, acquisito il giudizio medico-legale  del  predetto
Istituto, nei confronti dei candidati risultati  idonei,  esprime  il
giudizio di idoneita' al servizio nella  Guardia  di  finanza,  sulla
base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155
e al decreto del Comandante Generale  della  Guardia  di  Finanza  n.
416631,  datato  15  dicembre  2003,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  cosi'  come  richiamato  dall'articolo  15,  comma  1,
lettera a), disponendo  a  tal  fine,  laddove  ritenuto  necessario,
l'effettuazione delle ulteriori visite specialistiche e  degli  esami
strumentali e di laboratorio di cui all'articolo 15, comma 7. 
    I concorrenti che, durante la visita, risultano non  in  possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea quale pilota,  sono,  a  cura  della  competente
sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella  Guardia  di
finanza,   quali   ufficiali   del   «ruolo   aeronavale»   per    la
specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso; 
      b) sottoposti,  se  concorrenti  per  i  posti  riservati  alla
specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»,  a  visita
medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso  il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    4. I candidati che non conseguono l'idoneita' alla visita  medica
preliminare possono richiedere: 
      a) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
«pilota militare» e dichiarati non idonei ai servizi  di  navigazione
aerea quali piloti, di essere sottoposti  ad  ulteriori  accertamenti
tesi ad ottenere la revisione del giudizio di inidoneita'. 
    La relativa istanza: 
      1) deve essere presentata, contestualmente  alla  comunicazione
del giudizio di non idoneita', al presidente  della  sottocommissione
per la visita medica preliminare di cui al comma 1. Eventuali istanze
presentate successivamente sono ritenute nulle; 
      2) deve essere integrata,  improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno successivo a quello della comunicazione di non  idoneita',  da
documentazione redatta da una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato  l'esclusione  (modello  in
allegato 3); 
      3) non e' presa in considerazione se la prevista documentazione
non dovesse pervenire entro il termine suindicato.  A  tal  fine,  la
stessa potra' essere anticipata via fax al numero 06/564912365 (linea
esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia); 
      4) e' valutata dalla sottocommissione di cui  al  comma  1,  la
quale puo' disporre  la  convocazione  del  candidato  per  ulteriori
accertamenti sanitari, a cura della Commissione Sanitaria di  Appello
dell'Aeronautica Militare, che si esprime, esclusivamente, in  ordine
alle imperfezioni o infermita' che hanno determinato il  giudizio  di
non idoneita'; 
      b) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
«pilota militare» e giudicati non idonei a  seguito  delle  ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio  disposti
dalla  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,  al   momento   della
comunicazione del giudizio di non  idoneita',  di  essere  ammessi  a
visita medica di revisione. 
    La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c): 
      1) e' effettuata non  prima  del  15°  giorno  successivo  alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare; 
      2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al  giudizio
di inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la  visita  medica
preliminare; 
      c) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
«comandante  di  stazione  e  unita'  navale»,   al   momento   della
comunicazione del giudizio di non  idoneita',  di  essere  ammessi  a
visita medica di revisione, fatta eccezione per i  requisiti  di  cui
all'articolo 16, commi 5, 8 e 9. 
    La richiesta di ammissione a  visita  medica  di  revisione  deve
essere presentata al presidente  della  sottocommissione  di  cui  al
comma 1. 
    La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c): 
      1) e' effettuata non  prima  del  15°  giorno  successivo  alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare; 
      2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al  giudizio
di inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la  visita  medica
preliminare. 
    5. I candidati, che conseguono  l'idoneita'  fisica  alla  visita
medica preliminare ovvero  alla  visita  medica  di  revisione,  sono
convocati per le successive fasi concorsuali. 
    6. I candidati risultati assenti alla visita medica  preliminare,
alla visita medica di revisione, nonche' agli ulteriori  accertamenti
sanitari presso la Commissione Sanitaria di Appello  dell'Aeronautica
Militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso. 
    7.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 
    9. I concorrenti per  i  posti  riservati  alla  specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale», che, nel corso del corrente
anno,   siano   gia'   stati   sottoposti,   con   esito    positivo,
all'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica  nell'ambito  di  altri
concorsi per  l'accesso  al  Corpo  della  Guardia  di  finanza  sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici  previsti  per  l'accesso  al  ruolo
ovvero ai fini di cui all'articolo 16, comma 12. 
    In tali casi, per l'attribuzione  del  profilo  sanitario  e  del
giudizio definitivo,  sono  presi  in  considerazione  gli  ulteriori
accertamenti svolti nel corso dell'ultima visita medica effettuata.