Art. 15 
 
 
Requisiti  psico-fisici  per  i  candidati  che  concorrono  per   la
                 specializzazione «pilota militare» 
 
 
    1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b)
e c): 
      a) hanno il compito di verificare che i candidati siano  idonei
al  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  ai  sensi   del   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  al  decreto  del  Comandante
Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003,
e successive modificazioni e integrazioni e,  comunque,  in  possesso
dei  requisiti  fisici  previsti  per  l'idoneita'  ai   servizi   di
navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto ministeriale  16
settembre 2003 e dell'articolo 586 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
      b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    2. I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita'  ai
servizi  di  navigazione  aerea  presso  l'Istituto   Medico   Legale
dell'Aeronautica Militare di Roma, devono presentare: 
      a) certificato, in originale o  copia  conforme,  di  idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera  e  per  il
nuoto  in  corso  di  validita'  (anni  uno),  rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione Medico  Sportiva  Italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche anche militari  o  private  accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in  tali  ambiti,
in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport; 
      b) certificato recante l'esito dell'esame CDT; 
      c) referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi
precedenti la visita, da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per
anticorpi per HIV; 
      d) ecocardiogramma color doppler,  comprensivo  di  referto  ed
immagini, effettuato  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario  Nazionale,
entro i sei mesi precedenti la data della visita medica; 
      e)  esami  radiografici,comprensivi  delle  radiografie  e  dei
relativi referti: 
        1) del torace, in due proiezioni (P.A./L.L.); 
        2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale  in  due
proiezioni (A.P./L.L.) o in  alternativa  a  tale  radiografia,  puo'
essere presentata una  risonanza  magnetica  per  lo  studio  di  una
eventuale spondilolisi o schisi di un arco vertebrale. 
    Tali esami strumentali devono essere effettuati, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei  mesi  precedenti  la  data
della visita medica; 
      f) tracciato elettroencefalografico  standard,  preferibilmente
su  supporto  cartaceo,  comprensivo  di  referto,  eseguito   presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale; 
      g) solo per i candidati di sesso femminile: 
        1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito
del test di gravidanza non  anteriore  ai  5  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato; 
        2) ecografia pelvica,  comprensiva  di  immagini  e  relativo
referto, in originale o copia conforme, avente data non  anteriore  a
tre mesi.  Tale  esame  strumentale  dovra'  essere  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale; 
      h) certificato,  con  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni
(fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia  di  cui
all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: 
        1) lo stato di buona salute; 
        2)   la   presenza/assenza   di   pregresse    manifestazioni
emolitiche; 
        3)  la  presenza/assenza  di  gravi   manifestazioni   immuno
allergiche; 
        4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti. 
    Se gli accertamenti di cui al presente comma sono  svolti  presso
strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario  Nazionale,
sara' cura del candidato produrre anche un'attestazione in originale,
rilasciata dalla  medesima  struttura  sanitaria,  comprovante  detto
accreditamento. 
    In caso di mancata presentazione del referto di cui alla  lettera
g), punto 1), la candidata e' sottoposta al test di gravidanza presso
l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare. 
    La mancata presentazione, anche di un  singolo  documento,  della
restante documentazione medica indicata al presente  comma,  comporta
la non  ammissione  del  concorrente  agli  accertamenti  sanitari  e
l'esclusione dal concorso. 
    La  dichiarata  presenza  delle  manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di  cui  alla  lettera  h)  comporta  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea  quali  piloti,  gli  esami  radiografici  ed  i  referti  sono
trattenuti presso l'Istituto Medico Legale ed eventualmente  messi  a
disposizione della sottocommissione di cui all'articolo 6,  comma  1,
lettera  b),  per  l'espletamento  delle  attribuzioni   di   propria
competenza. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove
lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data  del  26
giugno 2013. 
    5. I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere  apposita
dichiarazione di consenso informato al protocollo diagnostico in  uso
presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, secondo il
modello in allegato 5. 
    6. Nel predetto allegato 5 e', altresi', riportato il  protocollo
diagnostico praticato ad ogni concorrente. 
    7. I  candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili.  In  tal  caso,  l'interessato,  se  maggiorenne   dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 
    8. I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti
di statura previsti dall'articolo 4 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227, dall'articolo 2 del decreto ministeriale  16  settembre  2003  e
dall'articolo 587 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90. 
    9. Per effetto del combinato  disposto  delle  norme  di  cui  al
precedente comma, quindi, i candidati devono avere: 
      a) statura non inferiore a m 1,68 e non superiore a m 1,90  per
gli uomini; 
      b) statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90  per
le donne. 
    10. Per i candidati che non risultano in possesso  del  requisito
di cui al precedente comma, il predetto Istituto  Medico  Legale  non
procede all'accertamento dell'idoneita'  ai  servizi  di  navigazione
aerea quali piloti. 
    11. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.