Art. 15 Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la specializzazione «pilota militare» 1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c): a) hanno il compito di verificare che i candidati siano idonei al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni e, comunque, in possesso dei requisiti fisici previsti per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 2. I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare di Roma, devono presentare: a) certificato, in originale o copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto in corso di validita' (anni uno), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche anche militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport; b) certificato recante l'esito dell'esame CDT; c) referto, rilasciato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; d) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto ed immagini, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi precedenti la data della visita medica; e) esami radiografici,comprensivi delle radiografie e dei relativi referti: 1) del torace, in due proiezioni (P.A./L.L.); 2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale in due proiezioni (A.P./L.L.) o in alternativa a tale radiografia, puo' essere presentata una risonanza magnetica per lo studio di una eventuale spondilolisi o schisi di un arco vertebrale. Tali esami strumentali devono essere effettuati, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi precedenti la data della visita medica; f) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su supporto cartaceo, comprensivo di referto, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale; g) solo per i candidati di sesso femminile: 1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito del test di gravidanza non anteriore ai 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato; 2) ecografia pelvica, comprensiva di immagini e relativo referto, in originale o copia conforme, avente data non anteriore a tre mesi. Tale esame strumentale dovra' essere eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale; h) certificato, con data non anteriore a sessanta giorni (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: 1) lo stato di buona salute; 2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno allergiche; 4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Se gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, sara' cura del candidato produrre anche un'attestazione in originale, rilasciata dalla medesima struttura sanitaria, comprovante detto accreditamento. In caso di mancata presentazione del referto di cui alla lettera g), punto 1), la candidata e' sottoposta al test di gravidanza presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare. La mancata presentazione, anche di un singolo documento, della restante documentazione medica indicata al presente comma, comporta la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari e l'esclusione dal concorso. La dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui alla lettera h) comporta l'esclusione dal concorso. 3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione aerea quali piloti, gli esami radiografici ed i referti sono trattenuti presso l'Istituto Medico Legale ed eventualmente messi a disposizione della sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), per l'espletamento delle attribuzioni di propria competenza. 4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 26 giugno 2013. 5. I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato al protocollo diagnostico in uso presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, secondo il modello in allegato 5. 6. Nel predetto allegato 5 e', altresi', riportato il protocollo diagnostico praticato ad ogni concorrente. 7. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili. In tal caso, l'interessato, se maggiorenne dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 8. I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti di statura previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227, dall'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dall'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 9. Per effetto del combinato disposto delle norme di cui al precedente comma, quindi, i candidati devono avere: a) statura non inferiore a m 1,68 e non superiore a m 1,90 per gli uomini; b) statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90 per le donne. 10. Per i candidati che non risultano in possesso del requisito di cui al precedente comma, il predetto Istituto Medico Legale non procede all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quali piloti. 11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.