Art. 17 
 
 
Prova   di   efficienza   fisica   ed   accertamento   dell'idoneita'
                            attitudinale 
 
 
    1. I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici  sono  sottoposti  alla  prova  di  efficienza   fisica,
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  alle  prove  orali  ed
alle eventuali prove facoltative nella data e presso la sede indicate
all'atto della convocazione di cui all'articolo 14, comma 5. 
    2. Le prove hanno il seguente svolgimento: 
      a) 1° giorno: prova di efficienza fisica; 
      b) 2° giorno: test e colloqui attitudinali; 
      c) 3°  giorno:  prove  orali  e  prove  facoltative  di  lingua
straniera e di informatica, di cui all'articolo 18. 
    3. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in: 
      a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in  lungo,  getto
del peso, corsa piana 1000 m; 
      b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 
    4. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo  minimo  di  otto  punti  nelle  quattro  prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 6. 
    5.  Il  candidato  che  riporta  un  punteggio  tra  8,1   e   15
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  della   graduatoria   unica   di   merito,   le   seguenti
maggiorazioni: 
      a) da 8,1 a 9 punti 0,10; 
      b) da 9,1 a 10 punti 0,15; 
      c) da 10,1 a 11 punti 0,20; 
      d) da 11,1 a 12 punti 0,25; 
      e) da 12,1 a 13 punti 0,30; 
      f) da 13,1 a 14 punti 0,35; 
      g) da 14,1 a 15 punti 0,40. 
    6. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    7. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica,  i
candidati   devono   presentare,   alla   sottocommissione   di   cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), un certificato, in  originale  o
copia conforme, di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica  per
l'atletica leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  Medico  Sportiva  Italiana,  ovvero  a
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport. 
    8. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alla  suddetta   prova   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    9. Il presidente della competente  sottocommissione,  qualora  il
candidato: 
      a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi  di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione; 
      b) si infortuni prima  ovvero  durante  l'espletamento  di  una
delle  prove  e  lo  faccia  presente  ad  uno   dei   membri   della
sottocommissione, 
sentito il  medico  presente,  provvede,  con  giudizio  motivato  ed
insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso  ad  una  data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 23 luglio 2013. 
    10. Ai soli fini della effettuazione  in  piena  sicurezza  della
prova di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    11.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test  di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti,   la   competente   sottocommissione   non   puo'   procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica  e  deve  esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.  155,  secondo  il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 
    12. Tali candidate sono, pertanto: 
      a)  ammesse,  con  riserva,  a  sostenere  le  successive  fasi
concorsuali; 
      b) comunque escluse dal concorso,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, del predetto  decreto  ministeriale,  laddove  lo  stato  di
temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 23 luglio 2013. 
    13. I candidati che hanno ottenuto il  differimento,  di  cui  al
comma 9, possono, qualora la temporanea indisposizione  lo  consenta,
essere  ammessi,  con  riserva,  a  sostenere  le   successive   fasi
concorsuali. 
    14. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza  fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    15. L'idoneita' attitudinale  dei  concorrenti  e'  accertata  da
parte  della  sottocommissione  indicata  all'articolo  6,  comma  1,
lettera d), secondo le modalita' tecniche definite con  provvedimento
del Comandante Generale della Guardia di finanza. 
    16. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il possesso  delle  attitudini  necessarie  per  ricoprire  il  ruolo
ambito. 
    17. Detto accertamento si articola in: 
      a)  test   intellettivi,   per   valutare   le   capacita'   di
ragionamento; 
      b)  test  di  personalita'  e  questionario   biografico,   per
acquisire  elementi  circa  il  carattere,  le  inclinazioni   e   le
esperienze di vita passata e presente; 
      c) colloquio, per un esame diretto  dei  candidati,  alla  luce
delle risultanze dei predetti test. 
    18. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza  fisica  e
dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  dei  candidati,   la
sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), fissa in
apposito atto i criteri cui attenersi. 
    19. I candidati risultati  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono ammessi a sostenere le prove orali, mentre  i  non  idonei  sono
esclusi dal concorso. 
    20. Il giudizio espresso dalla competente  sottocommissione,  che
e' notificato agli interessati, e' definitivo. 
    21. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.