Art. 17 Prova di efficienza fisica ed accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti psico-fisici sono sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, alle prove orali ed alle eventuali prove facoltative nella data e presso la sede indicate all'atto della convocazione di cui all'articolo 14, comma 5. 2. Le prove hanno il seguente svolgimento: a) 1° giorno: prova di efficienza fisica; b) 2° giorno: test e colloqui attitudinali; c) 3° giorno: prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica, di cui all'articolo 18. 3. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste in: a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana 1000 m; b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 4. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove obbligatorie, come da tabella in allegato 6. 5. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni: a) da 8,1 a 9 punti 0,10; b) da 9,1 a 10 punti 0,15; c) da 10,1 a 11 punti 0,20; d) da 11,1 a 12 punti 0,25; e) da 12,1 a 13 punti 0,30; f) da 13,1 a 14 punti 0,35; g) da 14,1 a 15 punti 0,40. 6. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 7. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 8. La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l'esclusione dal concorso. 9. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato: a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione; b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 23 luglio 2013. 10. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 11. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, la competente sottocommissione non puo' procedere all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 12. Tali candidate sono, pertanto: a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi concorsuali; b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 23 luglio 2013. 13. I candidati che hanno ottenuto il differimento, di cui al comma 9, possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta, essere ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi concorsuali. 14. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 15. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera d), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza. 16. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 17. Detto accertamento si articola in: a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento; b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente; c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test. 18. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi. 19. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere le prove orali, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 20. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 21. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.