Art. 19 Mancata presentazione e differimento del candidato 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per: a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'articolo 10, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'articolo 14, la prova di efficienza fisica e l'accertamento attitudinale, previsti dall'articolo 17, e le prove orali, previste dall'articolo 18, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 ROMA/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax, ai numeri 06/564912365 (linea esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia); b) sostenere la prova scritta, prevista dall'articolo 11, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; c) la visita medica di incorporamento, prevista dall'articolo 21, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, puo' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle lettere a) e c) sono comunicate al candidato a cura del Centro di Reclutamento. 2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.