Art. 19 
 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
      a) sostenere la prova preliminare, prevista  dall'articolo  10,
l'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,  previsto  dall'articolo
14, la prova di  efficienza  fisica  e  l'accertamento  attitudinale,
previsti dall'articolo 17, e le prove orali,  previste  dall'articolo
18, e' considerato rinunciatario e,  quindi,  escluso  dal  concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle  succitate
fasi  selettive,  i  presidenti   delle   sottocommissioni   di   cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta' - su
istanza dell'interessato, esclusivamente  per  documentate  cause  di
forza maggiore, ovvero, se militare  in  servizio  della  Guardia  di
finanza,  su  richiesta  del  reparto  di  appartenenza,   solo   per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio  -  di  anticipare  o
posticipare  la  convocazione  dei  candidati,   nel   rispetto   del
calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso  il
Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza,  Ufficio  Concorsi,
Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18,  00122  ROMA/Lido  di
Ostia, deve essere anticipata, via fax, ai numeri 06/564912365 (linea
esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia); 
      b) sostenere la prova scritta, prevista  dall'articolo  11,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 
      c) la visita medica di incorporamento,  prevista  dall'articolo
21, e' considerato rinunciatario e,  quindi,  escluso  dal  concorso.
Eventuali ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  causa  di  forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24  ore,
ai  numeri  035/4043215  o  035/4043303,  sono  valutati  a  giudizio
discrezionale ed insindacabile del  Comandante  dell'Accademia,  che,
sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica  di
incorporamento,  puo'  differire  la  presentazione  del   candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno dall'inizio del corso.  I  giorni  di  assenza  maturati  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alle
lettere a) e c) sono comunicate al candidato a  cura  del  Centro  di
Reclutamento. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove non si  presenta  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
10.