Art. 20 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1.  La  graduatoria  unica   di   merito   e'   compilata   dalla
sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella graduatoria unica di  merito  i  candidati
che hanno conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le  fasi
concorsuali di cui all'articolo  1,  comma  6,  ad  esclusione  delle
lettere g), h) ed i), con l'indicazione a fianco  di  ciascuno  della
specializzazione per la quale ha concorso. 
    3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il  punto
di merito complessivo, dato dalla somma della  media  aritmetica  dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di
efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e  di
informatica. 
    4.  A  parita'  di  merito,  sono  osservate  le  norme  di   cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191. 
    5. La graduatoria e' approvata con determinazione del  Comandante
Generale della Guardia di finanza e resa nota con avviso  disponibile
sul  sito  internet  www.gdf.gov.it,  e  presso  l'Ufficio   Centrale
Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 10.