Art. 22 Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 6, ad eccezione della lettera i), ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento dei requisiti psico-fisici. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. I militari che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45 giorni annui (articolo 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove orali, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o dal Visto sul foglio di licenza.