Art. 22 
 
 
Spese di partecipazione  al  concorso  e  concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 
    2.  Per  la  partecipazione  alle   fasi   concorsuali   di   cui
all'articolo 1, comma 6, ad eccezione della lettera i), ai  candidati
appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per  esami
militari, per i giorni strettamente necessari. La  rimanente  licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza  di  giorni  30,  puo'
essere concessa per la preparazione agli esami orali  solo  a  coloro
che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento  dei
requisiti psico-fisici. Per i militari  frequentatori  di  corso,  le
assenze  maturate  per  la  fruizione  della  predetta  licenza  sono
computate  ai  fini  del  calcolo  dei  periodi  massimi  di  assenza
dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'  disposto  il  rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. 
    I militari che nello stesso anno  avessero  gia'  beneficiato  di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al  computo  del
tetto massimo di 45 giorni annui (articolo  3,  comma  37,  legge  24
dicembre 1993,  n.  537)  possono,  invece,  fruire  della  anzidetta
licenza soltanto per la  parte  residua  fino  alla  concorrenza  dei
citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti  alle  prove
orali, per  cause  dipendenti  dalla  propria  volonta',  la  licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso e, se questa e' stata gia' fruita,  alla  licenza  ordinaria
dell'anno successivo. 
    La partecipazione alle prove concorsuali deve  essere  comprovata
da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione  o
dal Visto sul foglio di licenza.