Art. 23 
 
 
            Trattamento economico degli allievi ufficiali 
 
 
    1. Durante  il  corso,  gli  allievi  ufficiali  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della   prima   vestizione,   le   cui   spese    sono    a    carico
dell'Amministrazione. 
    3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese: 
      a) per la manutenzione del vestiario; 
      b) relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di  libri  di
testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da
determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione; 
      c) di carattere personale e straordinarie. 
    4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al  corso
di formazione,  devono  essere  provvisti  del  corredo  indicato  in
allegato 9.