Art. 23 Trattamento economico degli allievi ufficiali 1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e della prima vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione. 3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese: a) per la manutenzione del vestiario; b) relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione; c) di carattere personale e straordinarie. 4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso di formazione, devono essere provvisti del corredo indicato in allegato 9.