Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «concorsi Online», seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro  30  giorni  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 
    Le  istanze  compilate  secondo  la  predetta  procedura  saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte  dai  candidati   all'atto   della   presentazione   per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'articolo 10. 
    2.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it,  e  spedita,  a  mezzo  di
raccomandata, con avviso di ricevimento, al  Centro  di  Reclutamento
della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle,  n.  18,  00122  -
Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A  tal  fine,
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    3. Il concorrente che, alla data di presentazione  della  domanda
di partecipazione al concorso ai sensi dei commi 1 o 2, sia minorenne
deve consegnare, in sede  di  svolgimento  della  prova  preliminare,
l'atto di assenso, redatto in carta semplice secondo  il  modello  in
allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o  da  uno  solo,  in
caso di  impedimento  dell'altro,  ovvero  dal  tutore,  in  caso  di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto  sia  firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per  cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi. 
    La mancata presentazione dell'atto di  assenso  comporta  la  non
ammissione dell'interessato alle prove concorsuali e  l'archiviazione
della domanda di partecipazione. 
    4. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile  annullarle  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    5. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 2: 
      a) sono restituite agli interessati  per  essere  regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur  prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari  ovvero  incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4; 
      b) sono archiviate nel caso in cui: 
        1) siano spedite o consegnate oltre  il  termine  di  cui  al
medesimo comma 2; 
        2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro 60
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando; 
        3) non siano sottoscritte; 
        4)  non  siano  regolarizzate  entro  cinque   giorni   dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 
    6. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 3  e  5  sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo  comma,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29 e  seguenti  dell'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    7. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi  al  concorso,  con  riserva,  in  attesa   dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    8. L'ammissione con riserva deve intendersi  fino  all'ammissione
al corso di formazione.