Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area «concorsi Online», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per l'effettuazione della prova preliminare di cui all'articolo 10. 2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e spedita, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa. 3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ai sensi dei commi 1 o 2, sia minorenne deve consegnare, in sede di svolgimento della prova preliminare, l'atto di assenso, redatto in carta semplice secondo il modello in allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, ovvero dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi. La mancata presentazione dell'atto di assenso comporta la non ammissione dell'interessato alle prove concorsuali e l'archiviazione della domanda di partecipazione. 4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non e' piu' possibile annullarle ovvero apportare modificazioni o integrazioni. 5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le modalita' di cui al comma 2: a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4; b) sono archiviate nel caso in cui: 1) siano spedite o consegnate oltre il termine di cui al medesimo comma 2; 2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando; 3) non siano sottoscritte; 4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 6. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 3 e 5 sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 7. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 8. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.