Art. 5 Documentazione 1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) dichiarazione del casellario giudiziale. 2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 17 devono presentare in tale sede i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La documentazione presentata oltre la data di effettuazione della prova di efficienza fisica e' archiviata. 3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 20 devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di ammissione al corso di formazione domanda diretta al Ministero della Difesa con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo ufficiale. 4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro 30 giorni dal momento della restituzione.