Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 2, il Centro di Reclutamento della  Guardia  di  finanza
provvede a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) dichiarazione del casellario giudiziale. 
    2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza  fisica
di cui all'articolo 17 devono presentare in tale sede i  certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso dei requisiti che  conferiscono  i  titoli  preferenziali
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
n. 487. 
    La documentazione presentata oltre la data di effettuazione della
prova di efficienza fisica e' archiviata. 
    3. I candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  cui
all'articolo 20 devono  presentare  o  far  pervenire  al  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro  30
giorni dalla data  di  ammissione  al  corso  di  formazione  domanda
diretta al Ministero della Difesa con cui il candidato,  che  riveste
lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma  prefissata
e ufficiale delle forze di completamento, chiede di  rinunciarvi  per
conseguire l'ammissione all'Accademia della  Guardia  di  finanza  in
qualita' di allievo ufficiale. 
    4. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.