IL DIRETTORE GENERALE 
         della Direzione generale per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  1°  settembre  2004,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata  di  un  anno  (VFP  1)  dell'Esercito,  della  Marina   e
dell'Aeronautica; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186  che  fa  salva
l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non   regolamentari,   delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero della 
    difesa, del  Segretariato  generale  della  difesa,  dello  Stato
maggiore della difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
Polizia»; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione generale per il personale militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0075151 del 12 settembre 2012, con il
quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2013; 
    Visto il foglio n. M_D ARM001 0092558 del 16 novembre 2012  dello
Stato  maggiore  dell'aeronautica,   contenente   gli   elementi   di
programmazione  per  il  reclutamento  dei  VFP  1   dell'Aeronautica
militare per il 2013; 
    Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011  -  registrato  alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
DGPM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore generale per  il  personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti disponibili 
 
    1. Per  il  2013  e'  indetto  il  reclutamento  nell'Aeronautica
militare di 455 VFP 1 in un unico blocco di incorporamento,  previsto
nel mese di luglio 2013. 
    La domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  28
gennaio 2013 al 26 febbraio 2013, per i nati dal 26 febbraio 1988  al
26 febbraio 1995, estremi compresi. 
    2. Il 10% dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  categorie
previste nell'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
e indicate nel modello di domanda di  partecipazione  pubblicato  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In  caso  di
mancanza, anche  parziale,  di  candidati  idonei  appartenenti  alle
suindicate  categorie  di  riservatari,  i  relativi  posti   saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei. 
    3.  Le  domande  devono  essere  presentate,  entro  il   termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    4. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se  necessario,  l'Amministrazione
della   difesa   ne   dara'   immediata   comunicazione   nel    sito
www.persomil.difesa.it, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata  comunicazione  mediante  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.