Art. 6 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
    Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: 
    a) inoltro delle domande secondo la  modalita'  gia'  specificata
nell'art. 4; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  da  parte
del 4° ufficio della DIPMA, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
fatta eccezione per quelli relativi: 
    al possesso della statura minima e dell'idoneita' psico-fisica  e
attitudinale; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    c) esclusione dal reclutamento, da parte  del  4°  ufficio  della
DIPMA, dei candidati carenti di detti  requisiti,  tranne  di  quelli
privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h), i)  e
m) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna
per delitti non colposi, di competenza della DGPM; 
    d) accertamento, da parte del 4° ufficio della  DIPMA,  ai  sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  del  contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai
candidati nelle domande; 
    e) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma  di
istruzione secondaria di primo grado e formazione  della  graduatoria
degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito; 
    g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art.  10
e formazione della relativa graduatoria; 
    h) approvazione della graduatoria di cui alla precedente  lettera
g) da parte della DGPM; 
    i) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui
alla precedente lettera g) presso la  SVTAM  per  l'accertamento  dei
requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
    j)  incorporazione   dei   candidati   dichiarati   idonei   agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali  utilmente  collocati  nella
graduatoria di cui alla precedente lettera g); 
    k) decretazione dell'ammissione dei  candidati  incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica militare; 
    l) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti previsti e accertati successivamente.