Art. 7 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti  di
partecipazione; 
    b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata  nell'art.
4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la  procedura
di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    c)  contenenti  dichiarazioni  non  veritiere  in  relazione   al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Il  4°  ufficio  della  DIPMA  e'  delegato  dalla  DGPM  allo
svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei  requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1, nei limiti  specificati  dall'art.  6,
lettera b) e a effettuare  le  dovute  esclusioni  dal  reclutamento,
tranne quelle relative alla verifica del possesso  dei  requisiti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h), i) e m)  e  dell'assenza  di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,  nonche'
quelle concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo. 
    Lo stesso 4° ufficio della DIPMA  provvedera'  alla  notifica  ai
candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b), provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
    inidonei  all'attivita'  sportiva  agonistica  ovvero  privi  del
relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall'art.  11
del bando. 
    4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c), provvedera' a  escludere  i  candidati  giudicati  inidonei  agli
accertamenti attitudinali. 
    5. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    6.  Se  l'esclusione  deriva  da  dichiarazioni  non   veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  alla  Procura
della Repubblica competente per territorio. 
    7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    8. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e'  previsto  -  ai  sensi  della  normativa
vigente - il contributo unificato di  euro  650,00),  rispettivamente
entro sessanta  e  centoventi  giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento di esclusione.