Art. 8 Commissioni 1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; c) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano (o grado corrispondente) ovvero Funzionario amministrativo, designato dalla DGPM, membro; d) un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo di 3ยช classe ovvero Assistente amministrativo, appartenente all'Amministrazione della difesa, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' insediata presso l'infermeria principale di Bari. Essa sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, appartenente al Corpo sanitario aeronautico, presidente; b) due ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, appartenenti al Corpo sanitario aeronautico, membri; c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanita', specialita' OSS, segretario senza diritto di voto. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' insediata presso la SVTAM. Essa sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore, presidente; b) due ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati periti selettori, membri; c) un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.