Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
    c) commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; 
    c) un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Capitano  (o  grado
corrispondente) ovvero Funzionario  amministrativo,  designato  dalla
DGPM, membro; 
    d) un sottufficiale di grado non inferiore a  Maresciallo  di  3ยช
classe     ovvero     Assistente     amministrativo,     appartenente
all'Amministrazione della difesa, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
insediata presso l'infermeria principale di Bari. Essa sara' composta
da: 
    a) un ufficiale di grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
appartenente al Corpo sanitario aeronautico, presidente; 
    b) due ufficiali di grado non inferiore a Maggiore,  appartenenti
al Corpo sanitario aeronautico, membri; 
    c) un Sottufficiale del  ruolo  Marescialli,  categoria  sanita',
specialita' OSS, segretario senza diritto di voto. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
insediata presso la SVTAM. Essa sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
qualificato perito selettore, presidente; 
    b) due ufficiali di grado non inferiore a  Capitano,  qualificati
periti selettori, membri; 
    c)  un  sottufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.