Art. 18 
 
 
                     Ammissione alla prova orale 
 
 
    Le prove scritte si intendono superate dai candidati che  abbiano
riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e
non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove. 
    La  Commissione,  qualora  abbia  attribuito  al  primo  dei  due
elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo  prescritto,
non procede all'esame dell'altro. 
    L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del  voto  riportato
nelle prove scritte, sara'  comunicata  al  candidato  almeno  trenta
giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio. 
    Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto almeno la votazione di diciotto trentesimi. 
    Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    Al termine di ogni seduta, la Commissione  esaminatrice  formera'
l'elenco dei candidati  ascoltati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato. 
    L'elenco, sottoscritto dal  Presidente  e  dal  Segretario  della
Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, in  apposito  albo  del
Ministero dell'Interno.