Art. 25 
 
 
                        Status dei vincitori 
 
 
    I  vincitori  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione   del
Ministero dell' Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento  civile
o militare sono posti in aspettativa per la durata del corso, con  il
trattamento economico previsto  dagli  articoli  59  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.