Art. 15 
 
                       Requisiti psico-fisici 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici: 
      a) hanno il compito di verificare che i candidati rientrino nei
profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,  n.
155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n.
416631,  datato  15  dicembre  2003,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
      b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per  sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a sessanta giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV. 
    I predetti certificati devono essere rilasciati da una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
      c) certificato  (fac-simile  in  allegato  2),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'articolo  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, attestante: 
        (1) lo stato di buona salute; 
        (2)   la   presenza/assenza   di   pregresse   manifestazioni
emolitiche; 
        (3)  la  presenza/assenza  di  gravi  manifestazioni   immuno
allergiche; 
        (4)   la   presenza/assenza   di   gravi   intolleranze    ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  2,  lettera  c),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    4. La mancata presentazione dei certificati di  cui  al  comma  2
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive  fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    5. I candidati sono sottoposti a visita: 
      a) neurologica; 
      b) psichiatrica; 
      c) otorinolaringoiatrica; 
      d) oculistica; 
      e) odontostomatologica; 
      f) ginecologica. 
    6.  I  candidati,  all'atto  della   visita   medica   di   primo
accertamento, devono, comunque, avere: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini; 
      b) statura non inferiore a m. 1,61 per le donne; 
      c) acutezza visiva: 
        1)  per  i  candidati  che  concorrono  per  il   contingente
ordinario: 
          - uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore  a
7/10 nell'occhio che vede  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore a 4 diottrie per la miopia, 4 diottrie per  l'ipermetropia,
2 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse, 4  diottrie
per l'astigmatismo ipermetropico composto con  lente  cilindrica  non
superiore  a  1,5  diottrie,  3  diottrie  per  l'astigmatismo  misto
(calcolato come somma del valore assoluto delle  due  correzioni),  3
diottrie per l'anisometropia  sferica  e  astigmatica  purche'  siano
presenti la fusione e la visione binoculare; 
          - campo visivo e motilita' oculare normali; 
          - visione binoculare; 
          - senso cromatico normale alle matassine colorate; 
        2) per i candidati che concorrono per il contingente di  mare
per la specializzazione: 
          - «nocchiere abilitato al comando»: acutezza visiva  uguale
o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore  a  7/10  nell'occhio
che vede meno senza correzione;  campo  visivo  e  motilita'  oculare
normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; 
          - «tecnico di macchine»: visus corretto  10/10  in  ciascun
occhio; la correzione della refrazione non dovra' superare 3 diottrie
per  la  miopia,  3  diottrie  per  l'ipermetropia,  1  diottria  per
l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la correzione  totale  non
dovra'  comunque  superare  3  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico
composto, 3 diottrie per l'astigmatismo  ipermetropico  composto  con
lente  cilindrica  non  superiore  a  1  diottria,  3  diottrie   per
l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria,
2 diottrie per l'anisometropia sferica e  astigmatica  purche'  siano
presenti la fusione e la visione binoculare; 
          - «tecnico dei sistemi elettronici di  comunicazione  e  di
scoperta»: visus naturale 10/10 in ciascun  occhio.  Senso  cromatico
normale alle tavole pseudoisocromatiche. 
    7. I candidati con vizi visivi  devono  presentarsi  alla  visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 
    8. La rilevazione dell'entita'  visiva  per  detti  candidati  e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 
    9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e  dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
      a) per il contingente ordinario e per il  contingente  di  mare
per le specializzazioni «nocchiere abilitato al comando»  e  «tecnico
di macchine»: 
        1) monolaterale: 35 dB; 
        2) bilaterale: P.P.T. 20%; 
      b) per il contingente di mare per la specializzazione  «tecnico
dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta»: 
        1) monolaterale: 24 dB; 
        2) bilaterale: P.P.T. 10%. 
    11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    12. La dentatura deve essere in buone condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella   funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare  piu'
di due coppie masticatorie  contrapposte.  La  protesi  efficiente  e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    13. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
      a) dell'urina ed ematochimici; 
      b) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
      c) test psico-clinici. 
    15. I candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere  apposita
dichiarazione di consenso. 
    16. I candidati che non raggiungono i  requisiti  fisici  minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e  12,  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 
    17. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 
    18. I candidati di sesso femminile devono produrre,  in  sede  di
visite mediche, un test di gravidanza, di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. In assenza del referto,  la  candidata  e',  allo  scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    19. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Tali candidate sono, pertanto: 
      a)  ammesse,  con  riserva,  a  sostenere  le  successive  fasi
concorsuali; 
      b) comunque escluse dal concorso,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, del predetto  decreto  ministeriale,  laddove  lo  stato  di
temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 8 ottobre 2013.