Art. 16 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. I candidati risultati idonei alle  precedenti  fasi  selettive
sono tenuti a presentarsi,  per  essere  sottoposti  all'accertamento
dell'idoneita'  attitudinale  al  servizio  quale  maresciallo  della
Guardia di finanza, secondo il calendario e presso la sede comunicati
con l'avviso di cui all'articolo 13,  comma  5,  se  appartenenti  al
Corpo, ovvero con la convocazione di cui all'articolo 14, comma 8, se
non appartenenti alla Guardia di finanza. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'
effettuato dalla sottocommissione indicata all'articolo 6,  comma  1,
lettera e), secondo le modalita' tecniche definite con  provvedimento
del  Comandante  Generale  della  Guardia  di  finanza,  e  tende   a
verificare il possesso delle attitudini necessarie per  ricoprire  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a)  test   intellettivi,   per   valutare   le   capacita'   di
ragionamento; 
      b)  test  di  personalita'  e  questionario   biografico,   per
acquisire  elementi  circa  il  carattere,  le  inclinazioni   e   le
esperienze di vita passata e presente; 
      c) colloquio, per un esame diretto  dei  candidati,  alla  luce
delle risultanze dei predetti test. 
    4.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati,  la  citata  sottocommissione  fissa,  in
apposito atto, i criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  degli
stessi. 
    5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di
cui al presente articolo sono ammessi a  sostenere  la  prova  orale,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7.  Avverso  la  suddetta  esclusione  gli  interessati   possono
produrre  ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui  all'ultimo  comma
dell'articolo 10.