Art. 16 Accertamento attitudinale 1. I candidati risultati idonei alle precedenti fasi selettive sono tenuti a presentarsi, per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza, secondo il calendario e presso la sede comunicati con l'avviso di cui all'articolo 13, comma 5, se appartenenti al Corpo, ovvero con la convocazione di cui all'articolo 14, comma 8, se non appartenenti alla Guardia di finanza. 2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' effettuato dalla sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera e), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 3. Detto accertamento si articola in: a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento; b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente; c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test. 4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi. 5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui al presente articolo sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 7. Avverso la suddetta esclusione gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.