Art. 18 
 
                          Prove facoltative 
 
    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'articolo 17, e' sottoposto all'esame facoltativo di  una  o  piu'
lingue estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 4. 
    2.  L'aspirante  che  concorre  per  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a),  puo'  richiedere  di  sostenere
l'esame facoltativo  di  lingua  straniera  in  inglese,  francese  o
spagnolo. A tal proposito,  lo  stesso  puo'  essere  assistito,  sul
posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per
ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione  della
prova. 
    3.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera   d),
integrate a norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo. 
    4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la  prova  scritta  che
per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente,  che
nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso  tra  i
10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di
merito la maggiorazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a). 
    5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'articolo 17, e' sottoposto alla prova facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 4. 
    6. Analogamente a quanto previsto al  comma  2,  l'aspirante  che
concorre per i posti  riservati  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera a), puo' essere assistito, nel corso della prova  facoltativa
di conoscenza dell'informatica, da personale qualificato  conoscitore
della lingua tedesca, per  ottenere  i  chiarimenti  necessari  sulle
modalita' di esecuzione della stessa. 
    7.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera   d),
integrate a norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo. 
    8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che  riporta  un  voto
compreso tra i 10  e  20  ventesimi,  consegue  nel  punteggio  della
graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all'articolo 20,
comma 3, lettera b). 
    9. Prima dell'effettuazione delle prove  facoltative  di  cui  al
presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.