Art. 27 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' concorsuali e sono trattati presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  possono  essere  utilizzati,  a   prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei  diritti  di  cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  tra  i  quali  il
diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza. 
      Roma, 12 febbraio 2013 
 
                                           Gen. C.A. Saverio Capolupo