Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «concorsi Online», seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 
    Le  istanze  compilate  secondo  la  predetta  procedura  saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte  dai  candidati   all'atto   della   presentazione   per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'articolo 10. 
    I militari del Corpo, che partecipano per i  posti  riservati  di
cui all'articolo 1, comma  3,  dopo  aver  compilato  la  domanda  di
partecipazione, provvederanno a stamparla, a firmarla per esteso e  a
spedirla al Centro di Reclutamento secondo le modalita' ed  entro  il
termine indicati al comma 2. 
    2.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it,  e  spedita,  a  mezzo  di
raccomandata, con avviso di ricevimento, al  Centro  di  Reclutamento
della Guardia di finanza, via delle  Fiamme  Gialle  n.  18  -  00122
Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A  tal  fine,
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le  domande
spedite non a  mezzo  di  raccomandata  sono  accettate  soltanto  se
pervenute al competente reparto entro il suindicato termine. 
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    3. Tutti i militari del Corpo devono consegnare, altresi',  copia
della domanda  di  partecipazione  al  reparto  dal  quale  dipendono
direttamente  per  l'impiego,  che  curera'  le  incombenze  di   cui
all'articolo 5, commi 1 e 2. 
    Per i militari in forza al Comando Generale copia  della  domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale. 
    4. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    5. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 2 ovvero presentate dai militari del  Corpo
che partecipano per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3: 
      a) sono restituite agli interessati  per  essere  regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur  prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari  ovvero  incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4; 
      b) sono archiviate nel caso in cui: 
        (1) siano spedite oltre il termine di cui al  medesimo  comma
2; 
        (2) pur se spedite entro tale termine, non  pervengano  entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente
bando; 
        (3) non siano sottoscritte; 
        (4)  non  siano  regolarizzate  entro  cinque  giorni   dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 
    6. I provvedimenti di archiviazione di cui al  comma  5,  lettera
b), sono adottati dal Comandante del  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia  di  finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo  comma,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29 e  seguenti  dell'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    7. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per  un  solo
contingente.  Per  il  contingente  di   mare,   e'   consentita   la
partecipazione per una sola specializzazione. 
    8. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi al concorso, con riserva,  in  attesa  dell'accertamento,  da
parte della sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera
a), dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    9. L'ammissione con riserva deve  intendersi  fino  all'avvio  al
corso di formazione.