Art. 5 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di   finanza   provvede   a
richiedere: 
      a) copia autenticata degli atti  matricolari  (aggiornati  alla
data di scadenza del termine di cui  all'articolo  3,  comma  1),  ai
reparti detentori della documentazione matricolare. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  «Documento  Unico
Matricolare» (D.U.M.), la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento; 
      b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli  1,  comma
3, e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza
del termine di cui all'articolo 3, comma 1. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo  11,
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede,  tramite
i reparti del  Corpo  territorialmente  competenti,  a  richiedere  i
seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) dichiarazione del casellario giudiziale. 
    4. I candidati ammessi a sostenere l'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale di cui all'articolo 16 devono presentare in tale sede  i
certificati rilasciati dalle competenti autorita' su  carta  semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i
titoli  preferenziali  e/o  maggiorativi  di  punteggio,  tra  quelli
elencati nell'articolo 20. 
    I  candidati  che  concorrono  per  i  posti  riservati  di   cui
all'articolo 1, comma 3, devono inviare la citata  documentazione  al
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre
2013. 
    La documentazione presentata oltre i termini  sopra  indicati  e'
archiviata. 
    5. I  candidati  che  non  prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza,  utilmente  collocati  nelle  graduatorie  finali   di   cui
all'articolo 20, devono  inviare  al  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 -  00122  Roma/Lido
di Ostia, a pena di decadenza, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta  al  Ministero
della difesa,  con  cui  il  candidato,  che  riveste  lo  status  di
ufficiale di complemento, ufficiale in  ferma  prefissata,  ufficiale
delle forze di  completamento,  maresciallo  o  sergente,  chiede  di
rinunciarvi per  conseguire  l'ammissione  alla  Scuola  Ispettori  e
Sovrintendenti della Guardia  di  finanza,  in  qualita'  di  allievo
maresciallo. 
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro dieci giorni dalla data di restituzione.