Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente
art. 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza  del  termine
utile per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione,  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) titolo di studio diploma di scuola secondaria di 1° grado  o
equipollente; 
      d) non aver compiuto 30 anni di eta'; 
      e) qualita' morali e di condotta previste dall'art.  35,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno
2003, n. 198. 
    In particolare, per quanto  attiene  ai  requisiti  psico-fisici,
sono richiesti: 
      sana e robusta costituzione fisica; 
      statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61  per
le donne. Il rapporto altezza-peso,  il  tono  e  l'efficienza  delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
      senso cromatico  e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per
una correzione massima complessiva di una diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    2.  Costituiscono,  inoltre,   cause   di   non   idoneita'   per
l'ammissione al concorso le imperfezioni  e  le  infermita'  indicate
nella tabella 1 allegata al predetto D.M. n. 198/2003. 
    3. Non potranno partecipare al  concorso,  pena  l'esclusione,  i
candidati  che   abbiano   svolto   servizio   nelle   Forze   Armate
esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB), ovvero  volontari
in ferma annuale (VFA). 
    4. I candidati che, nello stesso anno,  abbiano  gia'  presentato
domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per  le  carriere
iniziali delle  altre  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e
militare saranno esclusi dal concorso. 
    5. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da  pubblici  uffici,   dispensati   dall'impiego   per   persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti  dall'impiego  statale,  ai
sensi dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 
    6.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   il
requisito  della  condotta  e  delle   qualita'   morali   e   quello
dell'efficienza  fisica   e   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale  al  servizio,  nonche'  le  cause  di  risoluzione   di
precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    7. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data  di  immissione
nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato,  escluso
quello previsto al punto 1, lett. d) del presente articolo. 
    8. L'esclusione dal concorso per difetto di uno o piu'  requisiti
prescritti sara' disposta in qualunque momento con  decreto  motivato
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.