Art. 4 
 
    I candidati che conseguono il titolo  accademico  successivamente
alla scadenza del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
del titolo stesso, sono  tenuti  a  produrre  l'istanza  nei  termini
prescritti con l'osservanza delle medesime  modalita'  stabilite  per
tutti gli  altri  candidati,  allegando  un  certificato  ovvero  una
dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda  di
partecipazione agli esami di laurea.