Art. 9 Cause di esclusione Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi l'esclusione dai concorsi - le domande: a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dall'art. 2; b) per le quali sia stata accertata la non conformita' all'originale della documentazione allegata alla domanda; c) prive del documento di riconoscimento; d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e d) e del programma degli studi e delle ricerche nonche' dell'indicazione, nel modulo di domanda, delle universita' prescelte di cui al precedente art. 8. La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione.