Art. 14 
 
 
             Ripartizione dei candidati idonei eccedenti 
                 le incorporazioni di ciascun blocco 
 
 
    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, a copertura  dei
posti di cui al precedente articolo 1, comma 1 eventualmente  rimasti
vacanti, su richiesta dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  la  DGPM
potra' attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  Maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina Militare e  nell'Aeronautica
Militare, i candidati idonei ma non utilmente  collocati,  che  hanno
manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze Armate. Tali
graduatorie,  in  corso  di  validita',  sono  riferite   a   blocchi
precedenti.