Art. 7 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'articolo 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento
la procedura di accreditamento indicata nell'articolo 3; 
      c) prive della copia per immagine (file  in  formato  PDF)  del
certificato  medico  attestante  l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica in corso di validita'; 
      d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire
ai candidati  di  trarne  un  indebito  beneficio,  in  relazione  al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: 
      a) allo svolgimento delle operazioni inerenti  all'accertamento
dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2,  comma   1   nei   limiti
specificati dall'articolo 6, lettera b)  e  a  effettuare  le  dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h)
e i) e  dell'assenza  di  sentenze/decreti  penali  di  condanna  per
delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma  1,  lettera
d) del presente articolo; 
      b) a non ammettere le domande di candidati gia'  esclusi  dalla
DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento; 
      c) ad accertare che le domande siano corredate del  certificato
di idoneita'  all'attivita'  sportiva  agonistica,  escludendo  dalla
procedura di reclutamento i candidati che ne risultano  privi  o  che
non lo hanno presentato o che lo  hanno  presentato  fuori  corso  di
validita' o che ne hanno presentato uno irregolare. 
    Lo stesso  CSRNE  provvedera'  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti di esclusione. 
    3. Le commissioni di cui  al  successivo  articolo  8,  comma  1,
lettera b) provvederanno a escludere i candidati giudicati: 
      inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
      positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    4. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    5.  Se  l'esclusione  deriva  da  dichiarazioni  non   veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'articolo 76 del  decreto
del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  alla
Procura della Repubblica  competente  per  territorio  e  non  potra'
presentare domanda di partecipazione per i successivi blocchi. 
    6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    7. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.