Art. 7 Titoli di preferenza e di precedenza Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito, in ordine decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle categorie di seguito elencate: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglie numerose; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli di mutilati e di invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 2) dall'avere prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle prove di esame, lo stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. I candidati che superano la prova orale dovranno far pervenire i documenti attestanti i titoli di precedenza e/o di preferenza, come specificati nel comma 1, di propria iniziativa, trasmettendoli al Direttore Generale della Universita' degli Studi del Sannio, Area "Risorse e Sistemi", Settore "Personale e Sviluppo Organizzativo", Unita' Organizzativa "Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti", Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui gli stessi candidati hanno sostenuto la prova orale, a pena della mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito. I predetti documenti dovranno attestare i titoli di precedenza e/o di preferenza, come indicati nella domanda di ammissione al concorso, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della medesima domanda, e dovranno essere comprovati mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorieta', resa nelle forme di cui agli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.