Art. 9 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    Il vincitore del concorso e'  invitato  a  presentare,  entro  il
termine di trenta giorni dalla assunzione in servizio, un certificato
medico, rilasciato dalla  Azienda  Sanitaria  Locale,  da  un  medico
militare o da un ufficiale sanitario e attestante la idoneita' fisica
e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, la
assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul  rendimento
del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la  salute
pubblica. 
    Qualora il vincitore sia affetto da patologie o  menomazioni,  il
certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che le stesse
non ne riducono la attitudine lavorativa. 
    Ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche  e  integrazioni,  i
vincitori  del  concorso  dovranno   attestare,   con   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta': 
      a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato  e
di non trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di  incompatibilita'
previste dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (in  caso  contrario,  la
dichiarazione deve essere sostituita con quella  di  opzione  per  il
nuovo impiego); 
      b) di non essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
      c) di possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  bando  di
concorso. 
    La Amministrazione provvedera'  ad  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni
e/o di atti di notorieta' rese dai candidati, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni. 
    I documenti rilasciati al cittadino  straniero  dalle  competenti
Autorita' dello Stato  di  appartenenza  debbono  essere  legalizzati
dalle Autorita' Consolari Italiane. 
    Agli atti e  ai  documenti  in  lingua  straniera  dovra'  essere
allegata una traduzione in lingua  italiana  la  cui  conformita'  al
testo   originale   deve   essere   certificata   dalla    competente
rappresentanza diplomatica o consolare. 
    Scaduto inutilmente il termine di cui  al  primo  comma  e  fatta
salva la possibilita' di prorogarlo  su  richiesta  dell'interessato,
nel caso di comprovato  impedimento,  la  Amministrazione  non  dara'
luogo alla stipulazione  del  contratto  ovvero  provvedera',  per  i
rapporti eventualmente gia' instaurati,  alla  immediata  risoluzione
degli stessi. 
    Per  i  portatori  di  handicap  si  applicano  le   disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.