Art. 16 
 
 
                      Approvazione Graduatoria 
 
 
    1. Il  Direttore  generale  del  personale  e  della  formazione,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara le vincitrici e le idonee
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del D.  P.
R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. La graduatoria delle vincitrici e delle idonee  e'  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia con avviso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
Serie Speciale "Concorsi ed Esami". 
    4. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le impugnazioni previste dalla legge.