Art. 13 
 
 
                          Posti non coperti 
 
 
    1. L'Amministrazione della Difesa, in relazione alle esigenze  di
Forza Armata, si riserva, nei tempi da essa  stabiliti,  la  facolta'
insindacabile  di  ripianare,  in  tutto  o   in   parte,   i   posti
eventualmente non coperti al termine delle operazioni concorsuali per
ciascuna immissione, esauriti i concorrenti compresi  nella  relativa
graduatoria, con le seguenti procedure, in ordine di priorita': 
      a) attingendo dai concorrenti idonei della stessa Forza  Armata
non utilmente collocati nella graduatoria della precedente immissione
di cui al presente bando; 
      b) incrementando il numero dei posti previsto,  per  la  stessa
Forza Armata, per la successiva immissione; 
      c) attingendo, nella  sola  ultima  immissione,  dagli  elenchi
degli idonei delle altre Forze Armate non utilmente  collocati  nelle
graduatorie di  tutte  le  immissioni,  secondo  l'ordine  di  merito
risultante  dalla  sola  prova  di  selezione  culturale  di  cui  al
precedente art. 9. 
    2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, eventuali carenze o
esuberi  nel  CEMM  e  nelle  CP  possono  essere,   rispettivamente,
ripianate o ceduti prioritariamente nell'ambito delle graduatorie dei
due suddetti Corpi,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'allegato  B
(Marina Militare) al presente bando.