Art. 8 
 
 
               Presentazione e valutazione dei titoli 
 
 
    1. La valutazione dei titoli, previa individuazione  dei  criteri
stabiliti dalla commissione esaminatrice, e' effettuata dopo la prova
scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati. 
    In  relazione  a  quanto  sopra  saranno  acquisiti,  presso   le
amministrazioni di appartenenza degli interessati, i titoli dei  soli
candidati ammessi a  sostenere  la  prova  scritta.  A  tal  fine  si
raccomanda  di  verificare  l'effettivo  possesso  da   parte   delle
amministrazioni di organica appartenenza dei titoli dichiarati  nella
domanda  di  partecipazione.  Nel  caso  che  non  risulti  possibile
reperire tutti i titoli  dichiarati,  si  provvedera'  a  invitare  i
candidati a  trasmettere  unicamente  quelli  mancanti.  I  documenti
richiesti dovranno essere inoltrati con le modalita' ed entro  e  non
oltre il termine che saranno espressamente  indicati  nell'avviso  di
cui al precedente art. 7. 
    Il valore complessivo dei titoli non puo'  superare  il  quaranta
per cento della votazione finale del candidato.  Per  la  valutazione
dei titoli, la commissione esaminatrice dispone  complessivamente  di
un punteggio pari a 80 centesimi. 
    2. La commissione individua il punteggio da attribuire ai singoli
titoli, nell'ambito delle sotto  indicate  categorie,  tenendo  conto
dell'attinenza degli stessi con il profilo professionale da conferire
e nel limite dei punteggi massimi indicati: 
    a) incarichi dirigenziali: fino a un massimo di punti: 42 su 80; 
    presso l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  (o  presso  il
relativo ente incorporante e/o  incorporato):  punti  6  per  anno  o
frazione di anno superiore a sei mesi; 
    presso altre  pubbliche  amministrazioni:  punti  3  per  anno  o
frazione di anno superiore a sei mesi; 
    b) altri incarichi professionali: fino ad un massimo di punti: 38
su 80; 
    presso l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  (o  presso  il
relativo ente incorporante e/o incorporato): fino  a  un  massimo  di
punti: 22; 
    presso altre pubbliche amministrazioni:  fino  a  un  massimo  di
punti: 16.