Art. 8 Presentazione e valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati. In relazione a quanto sopra saranno acquisiti, presso le amministrazioni di appartenenza degli interessati, i titoli dei soli candidati ammessi a sostenere la prova scritta. A tal fine si raccomanda di verificare l'effettivo possesso da parte delle amministrazioni di organica appartenenza dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione. Nel caso che non risulti possibile reperire tutti i titoli dichiarati, si provvedera' a invitare i candidati a trasmettere unicamente quelli mancanti. I documenti richiesti dovranno essere inoltrati con le modalita' ed entro e non oltre il termine che saranno espressamente indicati nell'avviso di cui al precedente art. 7. Il valore complessivo dei titoli non puo' superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato. Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 80 centesimi. 2. La commissione individua il punteggio da attribuire ai singoli titoli, nell'ambito delle sotto indicate categorie, tenendo conto dell'attinenza degli stessi con il profilo professionale da conferire e nel limite dei punteggi massimi indicati: a) incarichi dirigenziali: fino a un massimo di punti: 42 su 80; presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (o presso il relativo ente incorporante e/o incorporato): punti 6 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi; presso altre pubbliche amministrazioni: punti 3 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi; b) altri incarichi professionali: fino ad un massimo di punti: 38 su 80; presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (o presso il relativo ente incorporante e/o incorporato): fino a un massimo di punti: 22; presso altre pubbliche amministrazioni: fino a un massimo di punti: 16.