Art. 11 
 
 
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 
 
 
    I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva, salvo
quelli che siano dipendenti di ruolo  di  amministrazioni  pubbliche,
dovranno, a pena di decadenza, far pervenire all'indirizzo: Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale  e  dei  servizi,  Direzione  del  personale,
Ufficio IV, via  XX  Settembre  97,  00187  Roma,  entro  il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricevimento
dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione: 
      a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,  fatti
e qualita' personali,  suscettibili  di  modifica,  dichiarati  nella
domanda di ammissione al concorso, non  hanno  subito  variazioni;  a
norma degli articoli 71, 75 e  76  del  citato  d.P.R.  445/2000,  il
Ministero  ha  facolta'  di  effettuare  idonei  controlli,  anche  a
campione, sulla  veridicita'  delle  predette  dichiarazioni  con  le
conseguenze  previste  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  o
mendaci; 
      b. dichiarazione ai sensi del suindicato d.P.R. 445/2000 da cui
risulti di non essere stato/a condannato/a  anche  con  sentenza  non
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del  titolo  II
del libro secondo del codice civile; 
      c. dichiarazione  circa  l'insussistenza  delle  situazioni  di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
      d. un certificato  medico,  rilasciato  dall'Azienda  Sanitaria
Locale competente per territorio o da un medico militare in  servizio
permanente  effettivo,  dal  quale  risulti  che  il   candidato   e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia  affetto  da
una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico  deve  farne
menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi  l'attitudine  al
servizio. 
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso. 
    La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla
Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    Inoltre, l'amministrazione ha la facolta'  di  effettuare  idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.