Art. 12 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    I candidati dichiarati vincitori del concorso,  che  risulteranno
in  possesso  dei  prescritti  requisiti  ed   in   regola   con   la
documentazione di cui  al  precedente  art.  11,  dovranno  stipulare
apposito  contratto  individuale  di  lavoro,  secondo  le  modalita'
previste dalla normativa vigente. 
    I  vincitori,  per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione   in
relazione a quanto previsto dal presente  bando,  saranno  assunti  a
tempo indeterminato ed inquadrati,  in  prova,  nella  Terza  Area  -
Fascia retributiva F1, nel ruolo unico del  personale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    I vincitori, assunti in servizio a tempo  indeterminato,  saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata prevista  dalle  vigenti
norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra'  definito
successivamente all'assunzione. 
    Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  n.
165/2001, i vincitori dei concorsi devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per  un  periodo  non  inferiore  a  cinque  anni:
pertanto, non si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto  1988,  n.
325, in materia di mobilita' compensativa ne' eventuali  comandi,  ad
eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative.