Art. 9 Prova orale La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, con l'aggiunta di una conversazione in lingua inglese o francese, nonche' sulle seguenti materie: ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze; utilizzo del personal computer e dei software piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. Il candidato deve altresi' dimostrare la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. La prova orale e' valutata in trentesimi e s'intende superata con un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati dovranno consegnare prima della prova orale, il proprio curriculum vitae et studiorum, datato e firmato. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto di ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso nella sede di esame. La votazione complessiva sara' data dalla somma della media dei voti ottenuti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.