Art. 9 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    La  prova  orale  vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte, con l'aggiunta di una  conversazione  in  lingua  inglese  o
francese, nonche' sulle seguenti materie: 
      ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e  delle
finanze; 
      utilizzo del personal computer e dei software piu'  diffusi  da
realizzarsi anche mediante una verifica pratica.  Il  candidato  deve
altresi'  dimostrare  la  conoscenza  delle  problematiche  e   delle
potenzialita'  connesse  all'uso  degli  strumenti   informatici   in
relazione ai  processi  comunicativi  in  rete  all'organizzazione  e
gestione delle  risorse  e  al  miglioramento  dell'efficienza  degli
uffici e dei servizi. 
    La prova orale e' valutata in trentesimi e s'intende superata con
un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. 
    I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi  muniti
di un valido documento di riconoscimento. 
    I candidati dovranno  consegnare  prima  della  prova  orale,  il
proprio curriculum vitae et studiorum, datato e firmato. 
    Al termine di ogni seduta  la  commissione  esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  di
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della Commissione, e' affisso nella sede di esame. 
    La votazione complessiva sara' data dalla somma della  media  dei
voti ottenuti nelle prove scritte e della  votazione  conseguita  nel
colloquio.