Art. 10 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
di cui all'art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti  alla
verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare  servizio
in qualita' di carabiniere. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione  Generale
della Sanita' Militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni  ed
integrazioni, citate  nelle  premesse,  e  con  quelle  definite  con
ulteriore  provvedimento   dirigenziale   del   Comandante   generale
dell'Arma dei carabinieri. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti  sanitari  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove  convocazioni,
fatto salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 3. 
    4. Gli  accertamenti  sanitari  verificheranno  il  possesso  del
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1,  costituzione  (CO)
2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR)  2,
apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2,  apparato
locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo
(VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e  non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo  e  motilita'  oculare
normali, senso cromatico normale (e' ammessa tra  gli  interventi  di
chirurgia rifrattiva solamente la PRK). 
    Per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato  il  possesso
della statura non inferiore a: 
      - cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile; 
      - cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile. 
    5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra'  per  tutti   i   concorrenti   i   seguenti   accertamenti
specialistici e di laboratorio: 
      a) visita medica generale, antropometrica e anamnestica; 
      b) visita cardiologica con E.C.G.; 
      c) visita oculistica; 
      d) visita odontoiatrica; 
      e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      f) visita psichiatrica; 
      g) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine,  cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e
benzodiazepine.  In  caso  di  positivita'  disporra'  sul   medesimo
campione test di  conferma  (gascromatografia  con  spettrometria  di
massa); 
      h) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT - GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      i) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a valutazione
ginecologica. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "H",
che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente
ancora  minorenne  all'atto  della  presentazione  agli  accertamenti
sanitari avra'  cura  di  portare  al  seguito  la  dichiarazione  di
consenso compilata e sottoscritta in conformita' al  citato  allegato
"H", che costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente  minorenne  agli  esami  radiologici  e  la
conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. 
    6. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica  sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - "idoneo" con indicazione del profilo sanitario; 
      - "inidoneo" con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti: 
      a) che non siano in possesso della statura minima richiesta; 
      b) risultati affetti da: 
        1) imperfezioni ed infermita' che siano causa di  inidoneita'
al servizio militare secondo la normativa vigente o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
precedente comma 4; 
        2) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o  psicotrope,  o  agli  accertamenti  sul  controllo  per  l'abuso
sistematico  di  alcool,  da   confermarsi   presso   una   struttura
ospedaliera militare o civile; 
        3) tutte quelle imperfezioni ed  infermita'  non  contemplate
nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere. 
      c) che presentino tatuaggi: 
        1) visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme,  compresa  quella
ginnica (pantaloncini e maglietta); 
        2) posti anche in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui  all'art.
8, comma 2, lettera b), la commissione  non  potra'  in  nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66  e  del  punto  9  delle  avvertenze
riportate  nella  direttiva  tecnica  datata  5  dicembre  2005   per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare, secondo  i  quali  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio  militare.  Le  candidate
che si trovassero in dette condizioni  saranno  nuovamente  convocate
presso il Centro nazionale di selezione  e  reclutamento  per  essere
sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di  cui  al
presente articolo, in una data compatibile con la  definizione  delle
graduatorie di cui al successivo  art.  13.  Se  in  occasione  della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la  candidata
sara'  esclusa  dal  concorso   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti sanitari e attitudinali. I  candidati  che,  al  momento
della  nuova  visita  medica,  non  avranno  recuperato  la  prevista
idoneita' psicofisica, saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato   seduta   stante   agli
interessati.