Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 
      a) siano: 
        - volontari in ferma prefissata di un anno raffermati  ovvero
in congedo che abbiano concluso la ferma  minima  di  un  anno  delle
Forze  armate,  ai  sensi  dell'art.  2201,  comma  1,  del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        - in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua  italiana
e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado di cui all'art.  4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modificazioni, limitatamente all'accesso ai posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) se volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a), non
abbiano superato il trentesimo anno di eta' alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda  indicato  nell'art.
3, cioe' siano nati  dopo  il  13  febbraio  1984  compreso.  Non  si
applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai
concorsi per i pubblici impieghi; 
      d) se in possesso dell'attestato di  bilinguismo  di  cui  alla
lettera a), limitatamente  all'accesso  ai  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta'
e non superato il ventiseiesimo anno, cioe' siano  nati  nel  periodo
dal 13 febbraio 1997 al 13 febbraio 1988, estremi compresi. Il limite
massimo d'eta' e' elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 13 febbraio
1997 al 13 febbraio 1986, estremi compresi), per coloro  che  abbiano
prestato servizio militare e a 30 (nati nel periodo dal  13  febbraio
1997 al 13 febbraio 1984, estremi  compresi)  per  coloro  che  siano
volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a), primo alinea; 
      e) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta'; 
      f) siano in possesso del  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di primo grado; 
      g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      h) abbiano tenuto condotta  incensurabile  e  non  siano  stati
condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o
con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi; 
      i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione. 
    2. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata: 
      - al possesso della idoneita' psicofisica  ed  attitudinale  da
accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; 
      -  al  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    3. I requisiti di partecipazione ai sensi  dell'art.  4  del  del
decreto del Ministro  della  difesa  28  luglio  2005  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e  mantenuti,  fatta
eccezione per l'eta', fino all'immissione  nella  ferma  quadriennale
del ruolo appuntati e carabinieri. 
    4. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti.