Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: a) siano: - volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo che abbiano concluso la ferma minima di un anno delle Forze armate, ai sensi dell'art. 2201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; - in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, limitatamente all'accesso ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2; b) godano dei diritti civili e politici; c) se volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a), non abbiano superato il trentesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3, cioe' siano nati dopo il 13 febbraio 1984 compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; d) se in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui alla lettera a), limitatamente all'accesso ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo anno, cioe' siano nati nel periodo dal 13 febbraio 1997 al 13 febbraio 1988, estremi compresi. Il limite massimo d'eta' e' elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 13 febbraio 1997 al 13 febbraio 1986, estremi compresi), per coloro che abbiano prestato servizio militare e a 30 (nati nel periodo dal 13 febbraio 1997 al 13 febbraio 1984, estremi compresi) per coloro che siano volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a), primo alinea; e) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta'; f) siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; h) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione. 2. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata: - al possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; - al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. 3. I requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 4 del del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri. 4. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti.