Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o d'autorita' delegata, saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, preposta: 
        - alla valutazione  della  prova  di  selezione  a  carattere
culturale e/o logico-deduttivo e dei titoli; 
        - alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i
concorrenti di madrelingua di cui all'art. 12, comma 2, lettera f); 
        - alla formazione delle graduatorie di merito; 
      b) la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado   non
inferiore a colonnello, presidente; 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado   non
inferiore a maggiore, membro; 
      - un docente o esperto, che potra' essere diverso  in  funzione
della lingua prescelta  dai  concorrenti,  membro  aggiunto,  per  la
verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti di
madrelingua; 
      - un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera  b)  sara'  composta
da: 
      - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente; 
      - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a capitano, membro; 
      - un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale tecnico, di personale dell'Arma  dei  Carabinieri
in possesso della qualifica  di  istruttore  militare  di  educazione
fisica e dell'assistenza di personale medico. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera  c)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      -  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente; 
      - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche  le  funzioni
di segretario. 
    Detta  commissione  potra'  avvalersi  del  supporto  di   medici
specialisti, anche esterni. 
    5. La commissione di cui al comma 1, lettera  d)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: 
      - un ufficiale di grado non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      -   un   ufficiale   con   qualifica   di   "perito   selettore
attitudinale", membro; 
      - un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni  di   segretario.   Detta
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico  di
personale del  Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri.