Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Le  prove  di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo,
versosimilmente, a partire dal 5 maggio 2014, si svolgeranno  secondo
le  modalita'  e  con  i  criteri  indicati  nell'allegato  "G",  che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' con quelle
definitive  in  apposito  provvedimento   del   Comandante   Generale
dell'Arma dei Carabinieri, ove sono indicati  anche  i  comportamenti
che dovranno tenere  i  concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  nelle
ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante
dello svolgimento degli  esercizi.  Detto  provvedimento  sara'  reso
disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. I concorrenti convocati dovranno: 
      a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; 
      b. produrre i documenti indicati nell'art. 8. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 7,  non  si  presenti  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  le  prove  di  efficienza  fisica  sara'  considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali siano  le  ragioni
dell'assenza comprese quelle dovute a causa di  forza  maggiore.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  ad  eccezione   dei   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione  difesa  ai  quali  gli  stessi
hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano  in  possesso,
alla data di convocazione, dei certificati e referti di cui  all'art.
8, commi 1 e 2 - tranne che per quelli previsti al comma  1,  lettere
a), b) e c) ed al  comma  2,  lettera  b)  -  in  ragione  dei  tempi
necessari per il rilascio di tali documenti  da  parte  di  strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine gli interessati
dovranno   far    pervenire    a    mezzo    e-mail    (all'indirizzo
cnsrconcar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro  nazionale   di
selezione e reclutamento un'istanza di nuova  convocazione  entro  le
ore 13:00 del giorno lavorativo  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria attestante la  data
di ritiro di detti referti e certificazioni. La  riconvocazione,  che
potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento
della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail inviata all'indirizzo  di
posta  elettronica  indicato  nella  domanda  di  partecipazione   al
concorso. 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita'  da  parte  della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b)  e  il  candidato,
che non sara' ammesso  ai  successivi  accertamenti  sanitari,  sara'
escluso  dal  concorso.  Il  superamento  di   tutti   gli   esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi,  determinera'  un
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di   efficienza   fisica,   con
attribuzione di  un  punteggio  incrementale,  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato "G", fino ad  un  massimo  di  2  punti,
utile per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.