Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti  al  ruolo
dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonche'
gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per  la
presentazione delle domande: 
        1) siano idonei al servizio militare  incondizionato.  Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al  concorso  con
riserva fino  all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza  fisica
previste dal successivo articolo 9; 
        2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e'  bandito  il
concorso, a seguito della frequenza di un corso di  studi  di  durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per  l'accesso  alle  universita'  dall'articolo  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni; 
        3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30°  anno
di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione  ai
concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi  di
eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori; 
        4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni,  sanzioni  disciplinari
piu' gravi della consegna; 
        5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a   nella   media   ovvero,   in   rapporti   informativi,    giudizi
corrispondenti; 
        6) non siano  stati  giudicati  inidonei  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo biennio; 
        7) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      b) i cittadini italiani che alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande: 
        1) abbiano compiuto  il  17°  anno  di  eta'  e  non  abbiano
superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'  e  abbiano  il
consenso dei genitori o di chi esercita la  potesta'  genitoriale  se
minorenni. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per
una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di
eta' e' elevato a 28 anni. Gli aumenti dei limiti  di  eta'  previsti
per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non  si  applicano
ai limiti massimi di eta' stabiliti per  il  reclutamento  nel  ruolo
Ispettori; 
        2) godano dei diritti civili e politici; 
        3) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne'   si   trovino   in   situazioni   comunque   incompatibili   con
l'acquisizione  o  la  conservazione  dello  stato   di   Maresciallo
dell'Arma dei Carabinieri; 
        4) siano in possesso di condotta incensurabile e non  abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.  L'accertamento
di  tale  requisito  sara'   effettuato   d'ufficio   dall'Arma   dei
Carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 
        5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e'  bandito  il
concorso, a seguito della frequenza di un corso di  studi  di  durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l'accesso all'universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre
1969, n. 910 e successive modifiche ed integrazioni. Il candidato che
ha conseguito il titolo  di  studio  all'estero  dovra'  documentarne
l'equipollenza a quello chiesto per la  partecipazione  al  concorso,
consegnando idonea documentazione all'atto della  presentazione  alle
prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9; 
        6)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
        7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data  in  cui  sono  stati  collocati  in  congedo,   come   disposto
dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66.  In
tal caso, la  dichiarazione  dovra'  essere  esibita  all'atto  della
presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9. 
    2. I candidati che  nelle  more  dell'espletamento  del  concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa  dovranno  riunire
anche i requisiti richiesti per la nuova categoria  di  appartenenza,
fatta eccezione per l'eta'. 
    3. L'ammissione al corso  e'  subordinata  al  superamento  delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo  9,  nonche'
al  riconoscimento  del  possesso  dell'idoneita'   psico-fisica   ed
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate  ai  successivi
articoli 10 e 12. 
    4. I requisiti di cui al comma 1,  fatta  eccezione  per  l'eta',
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo  articolo  3.  Gli
stessi e quello di cui al precedente comma 3 devono essere  mantenuti
fino alla data di  incorporamento  presso  la  Scuola  Marescialli  e
Brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 
    5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento  ed  anche  a
seguito di  verifiche  successive,  con  provvedimento  motivato  del
Direttore Generale per il Personale Militare o di  autorita'  da  lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 
    6. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.