Art. 12 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. Dopo aver superato le prove scritte, i candidati  non  esclusi
dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo,
giorno ed ora  che  saranno  loro  preventivamente  comunicati,  alla
visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
Commissione composta ai sensi  del  terzo  comma  dell'art.  106  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da cinque medici, di cui
uno con funzioni di  presidente,  del  Servizio  sanitario  nazionale
operanti presso  strutture  del  Ministero  della  Giustizia,  ovvero
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma  dell'art.
120 del medesimo decreto legislativo 443/92. 
    3. Le funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono sottoposti  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    6. Il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici e' definitivo  e  comporta,  in  caso  di  non
idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta  con  decreto
dal Direttore generale del personale e della formazione. 
    7. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di componenti supplenti e di un segretario  supplente,  da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione  della  commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.